Liguria.Usb prosegue la sua lotta per la parità di salario e di diritti dei lavoratori delle coop sociali grazie

Genova -

Spett.li

 

COMUNI DELLA REGIONE LIGURIA

c.a. dei Sindaci

 

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

c.a Sindaco

 

provincia di

iMPERIA , SAVONA , LA SPEZIA

c.a. Presidenti

 

ALLe AZIENDe unità SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA

c.a. dei Direttori Generali

 

All’ufficio regionale scolastico

c.a. del Direttore Generale

 

ANCI REGIONALE

c.a. del Presidente

 

Legacoopsociali REGIONALE

c.a. del Presidente

 

Confcooperative – Federsolidarietà REGIONALE

c.a. del Presidente

 

AGCI REGIONALE

c.a. del Presidente

 

e p.c.

 

ASSESSORE AL LAVORO REGIONE LIGURIA

 

ASSESSORE AL WELFARE E POLITICHE SOCIALI REGIONE LIGURIA

 

COMUNICAZIONE A MEZZO PEC

 

 

Oggetto: Applicazione disposizione art. 48 del DL n.18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del servizio Sanitario Nazionale, e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

La scrivente Organizzazione Sindacale, preso atto di quanto emanato nel DL richiamato in oggetto, cosiddetto “Cura Italia”, con riferimento agli artt. 47 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare) e 48 (Prestazioni individuali domiciliari), ed alla disposizione secondo la quale le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo (art. 48 comma 2), è a richiedere a codeste Istituzioni di comunicare alle proprie articolazioni territoriali la disposizione operativa per il pagamento delle fatture per i servizi già iscritti a bilancio preventivo ma sospesi dalle ordinanze emanate per combattere l’estensione del contagio da coronavirus.

 

A tale misura, nel combinato disposto con il comma 3 art. 48 che recita "I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.” dovrà corrispondere il pagamento, da parte dei gestori privati dei servizi che operano in convenzione, concessione o appalto, il salario pieno per i periodi interessati dalla sospensione degli stessi, e consentirà la liberazione delle risorse attualmente in capo al Fondo di Integrazione Salariale di comparto che potranno essere usate per garantire misure adeguate di ammortizzatore sociale per i lavoratori coinvolti direttamente o indirettamente dalle sospensione dei servizi, le cui imprese datrici non godono di contratti diretti in essere con committenti pubblici.

 

La scrivente sollecita inoltre le Associazioni di Rappresentanza di categoria in indirizzo a comunicare alle proprie articolazioni territoriali ed a tutte le imprese associate di predisporre la garanzia di tutti gli adempimenti di parte previsti dall’art. 48 del DL n.18 del 17 marzo 2020, dando precisa indicazione di retribuire, sulla base della fatturazione per i servizi sospesi da parte degli Enti Committenti, il pieno salario ai soci e lavoratori.

 

Certi che tutte le parti, nell’interesse dei lavoratori cittadini degli utenti dei servizi, predisporranno quanto previsto dal Decreto Legislativo, porgiamo distinti saluti.

 

Genova, 24/03/2020